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DAS Elettronico

La soluzione per i servizi di digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato

Dal 01 ottobre 2020 il DAS Elettronico è obbligatorio

L’introduzione dell’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica – limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa – prevista dall’articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 e modificato dall'art.130 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha stabilito l'obbligatorietà del DAS elettronico a far data 1 ottobre 2020.

L’Agenzia delle Dogane al fine di contrastare l’evasione fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti e rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti energetici ha realizzato i servizi per la digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS). L’obiettivo è quello di eliminare il documento cartaceo, di velocizzare il lavoro delle aziende e i controlli da parte dell’agenzia doganale.

Il nuovo processo prevede l'abilitazione ai servizi dell'agenzia delle dogane con il Modello Autorizzativo Unico (MAU) ed erogato attraverso il Portale Unico Dogane (PUD).
Per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare altro soggetto si deve comunque disporre dell'identità digitale (SPID livello 2 o CNS) e procedere alla nomina del c.d. GESTORE (delle autorizzazioni ai servizi digitali).

La nostra soluzione è semplice, sicura e automatica: in particolare il programma gestisce tutti i processi relativi al DAS elettronico; dal processo ordinario SPEDITORE/DESTINATARIO al rigetto di un DAS; dal rifiuto totale/parziale della merce al cambio di destinazione spontaneo, fino all’annullamento del DAS elettronico, al DAS elettronico cumulativo, alla reintroduzione in deposito e alla stampa del DAS.

 

Soggetti e prodotti coinvolti

  1. le strutture coinvolte come speditori della merce sono i soggetti che trasferiscono prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 5 del TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise) oppure esercenti depositi commerciali di prodotti di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA, intestatari della relativa licenza fiscale;
  2. i soggetti coinvolti come destinatari interconnessi della merce sono gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati.

In sostanza:

  • Esercenti depositi commerciali
  • Esercenti impianti di distribuzione non presidiati

I prodotti coinvolti, al momento, sono esclusivamente benzina e gasolio per autotrazione usati come carburanti ed assoggettati all’aliquota di accisa normale.

 

 

Principali differenze tra e-DAS e DAS cartaceo

  • L'utilizzo dell'e-DAS deve essere autorizzato tramite PUD e dandone apposita comunicazione dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
  • L'e-DAS è compilato dallo speditore con alcuni dati obbligatori; una novità è rappresentata dall'obbligo di inserire il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita deve essere indicato il numero di riferimento locale; 
  • L'e-DAS è munito di sigillo di controllo (costituito da un codice a barre bidimensionale (tipo QR-code)) contenente un insieme dei dati costituenti l'e-DAS selezionati per finalità antifrode nonché un collegamento ipertestuale per l'accesso ai predetti dati nel sistema informativo.
  • Data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello di registrazione.
  • Durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore.
  • Per il tempo strettamente necessario che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, lo speditore è tenuto a custodire le autobotti per le quali è stato emesso l'e-DAS all'interno del recinto del deposito mittente.
  • Il quantitativo del prodotto trasporto deve essere indicato in volume ambiente, volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C.
  • Occorre indicare il peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione.
  • In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell'e-DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata.
  • Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell'e-DAS da annullare e le motivazioni dell'annullamento.
  • In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l'incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione con l'Agenzia delle Dogane.
  • Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.
  • Lo speditore fornisce comunicazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto dell'indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
  • Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l'emissione del documento è effettuata su formato cartaceo bollato con i nuovi dati obbligatori previsti per l'e-DAS.
  • Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.

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